Art. 5.

      1. Il Presidente del Consiglio di ministri è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari

 

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di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché a determinare l'organico e le strutture necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.
      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri, entro lo stesso termine previsto al comma 1, è fissata la data di inizio del funzionamento dell'organo di cui all'articolo 4 e sono determinati l'organico e le strutture necessari al suo funzionamento, rivedendo le piante organiche delle altre sedi.